LA LEGGE 42/99

La legge 42/99 costituisce una conseguenza del DM 739/94 e definisce un cambiamento di rotta nei riguardi della professione infermieristica; in primis, tale provvedimento legislativo ha estromesso il termine ausiliario, che connotava la professione infermieristica.
Di conseguenza, a decorrere dal 1999 la professione infermieristica è professione sanitaria non più ausiliaria; in pratica, la distinzione tra professioni principali e professioni ausiliarie è eliminata.
Inoltre, merito della legge 42 riguarda l’abrogazione del mansionario (DPR 225/74), ad eccezione delle disposizioni contemplate dal Titolo V che riguardano le mansioni dell’Infermiere generico, una figura, sostanzialmente, ad esaurimento.

 

In tal senso, l’articolo 1, rubricato “Definizione delle professione sanitarie”, contempla come: «1. La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post- base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali».

FONTE

www.apsilef.it/wp-content/uploads/2016/05/Legge-n.42-1999.pdf 

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